La disciplina giuridica della malattia del pubblico dipendente

In caso di malattia, il dipendente pubblico ha diritto alla retribuzione e conserva il posto di lavoro.

La giustificazione dell’assenza per malattia è dovuta solo se la malattia ha una durata superiore ai 10 giorni (la giustificazione è eseguita mediante presentazione, anche in via telematica, di certificazione rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o con questo convenzionato).

La visita domiciliare di verifica deve essere disposta dalla pubblica amministrazione anche in caso di malattia di un solo giorno (a meno che la PA, ossia il Dirigente, dimostra che i mancata richiesta della verifica è dipesa dal notevole carico di lavoro presente in quel giorno).

Le fasce di orario di reperibilità per consentire la visita di verifica sono 9,00-13,00 e 15.00-18,00 e vanno osservate da parte del lavoratore anche durante la malattia nei giorni non lavorativi o festivi.

Il pubblico dipendente, in caso di malattia, ha diritto alla conservazione del posto se la durata di assenza per malattia non supera, nell’arco di tre anni, i 18 mesi (c.d. periodo di comporto). Se la malattia è grave, questo periodo si estende a 36 mesi.

La retribuzione durante il periodo di malattie è il seguente:

  • primi 9 mesi, intera;
  • successivi 3 mesi, 90%;
  • successivi 6 mesi, 50%;

I dirigenti sono obbligati a far rispettare le regole illustrate e alla vigilanza contro comportamenti di assenteismo: in caso di violazioni di tali obblighi scatta una decurtazione della retribuzione di risultato del Dirigente.

Va menzionato, in fine, che in caso di accertata malattia che lascia prevedere una permanente inidoneità psicofisica del pubblico dipendete è possibile sciogliere anticipatamente il rapporto seguendo le procedure di accertamento previste dall’art. 55-octies del D.Lgs 165/2001 e DPR 171/2011.

Le regole illustrate nel presente articolo sono prevista dal D. Lgs 165/2001 (c.d. TUPI, Testo Unico per il Pubblico Impiego) e dal Decreto c.d. Cura Italia 17/3/2020 n. 18.

(Avv. Sergio Lapenna)