Oltre ai doveri di insegnamento, il docente è onerato nei confronti degli alunni affidati alla sua custodia negli spazi dedicati all’istruzione e durante l’orario scolastico, da una posizione definita di garanzia, volta alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica dell’alunno.
In virtù di tale posizione, in caso di sinistro – e dovendosi, comunque, distinguere caso per caso -, opera una presunzione di colpa, che attribuisce al docente la responsabilità dell’infortunio.
Ciò in quanto l’insegnate deve organizzare la propria attività scolastica in sicurezza e, in ogni caso, ha il dovere di vigilare affinchè l’integrità psico-fisica degli alunni affidati alla sua opera non venga lesa in conseguenza di quest’ultima.
La prova liberatoria di tale presunzione di colpa è sempre ammissibile ma è estremamente rigorosa.
In buona sostanza l’insegnante – e con esso ogni figura riconducibile al ruolo di collaboratore scolastico -, al fine andare esente da addebiti di responsabilità, sia civili, che penali, dovrà dimostrare di aver adempiuto in maniera quanto meno diligente al proprio dovere di vigilanza (obbligo di sorveglianza) e che l’evento dannoso che ha coinvolto l’alunno è stato imprevedibile o inevitabile o incontrovertibile.
Attenzione, non è sufficiente, a tal riguardo, dimostrare che è stato adempiuto il proprio dovere di vigilanza soltanto, ma occorre, altresì, che l’evento sia dipeso da fattori imprevedibili o ingovernabili dall’insegnate, secondo un metro di valutazione della prevedibilità dell’evento e della sua prevenzione di tipo medio, non richiedendosi all’insegnante, per ovvie ragioni, di adoperare un metodo di attenzione o di governo delle circostanze che vanno al di là del normale sforzo richiesto.
Per fornire la prova liberatoria, all’insegnante toccherà, quindi, dimostrare, innanzitutto, di aver adempiuto al dovere di vigilanza e, in secondo luogo, nonostante la vigilanza esercitata diligentemente, che non è stato possibile impedire il prodursi dell’evento dannoso (Cass. 12966/05).
Sul pino pratico ciò significa che non è sufficiente dimostrare di essere stati in classe e attenti allo svolgimento della lezione o di altra attività scolastica in quanto, dovendosi salvaguardare l’integrità psico-fisica dell’alunno, le attività didattiche debbono svolgersi senza causare danni e laddove ciò accada la possibilità di esimere l’insegnate dagli obblighi derivante dal ruolo di garante della salvaguardia l’integrità psico-fisica del discente sarà solo quella di dimostrare che sia intervenuto un fattore imprevedibile (comportamento imprevedibile, repentino, improvviso) o incontrovertibile (forza maggiore).
Tra i vari fattori che concorrono a determinare il risultato della prova liberatoria dell’insegnate ci sono tutte le caratteristica del caso concreto, tra cui l’età dell’alunno, il suo grado di crescita e maturazione, il tipo di attività svolta ecc.
Il grado di attenzione richiesta, ad esempio, sarà massimo, nelle scuole elementari, attenuandosi con l’aumentare dell’età degli alunni. Così come sarà massima se l’attività sovolta è di tipo dinamico o ludica.
L’insegnate dovrà, in ogni caso, dimostrare di aver adottato in via preventiva, tutte le misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare il prodursi del fatto.
Ovviamente, a produrre l’evento dannoso spesso concorrono le carenze organizzative dell’ambiente scolastico. In tal senso, la responsabilità dell’Ente scolastico può concorrere ma non escude quella dell’insegnate.
In ogni caso Una corretta e opportuna organizzazione, può permettere, di evitare situazioni potenzialmente dannose per gli alunni.
Nel caso delle gite scolastiche, ad esempio, un rapporto numerico adeguato tra insegnanti ed allievi consente una vigilanza più attenta e accurata.
Il grado di sorveglianza deve essere tale da impedire il fatto, dunque correlato alla prevedibilità di quanto può accadere (C. civ.n. 6331/1998).
Per fare un evento concreto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il danno subito da un allievo durante una partita di calcetto non fa sorgere la responsabilità degli insegnanti se si tratta di un danno provocato da un contatto fisico tra i giocatori, rientrante nelle normali dinamiche di gioco.
In un altro caso, è stata esclusa la responsabilità dell’insegnate per il danno al volto subito da un alunno colpita da una mazza da baseball sfuggita di mano ad un altro giocatore.
Per il sorgere della responsabilità della scuola non è sufficiente aver incluso nel programma di educazione fisica la partecipazione ad una gara sportiva, ma è necessario che il danno sia conseguenza dell’illecito di un altro alunno, e che non siano state predisposte le misure idonee ad evitare il fatto. Nel caso di specie la scuola non è stata ritenuta responsabile per un infortunio subito da un allievo durante una azione di gioco (l’infortunata è stata colpita al volto da una mazza da baseball, sfuggita di mano ad una compagna) (Cass. 16261/12).
Considerata l’articolazione molto complessa della Governance scolastica, entrano in gioco anche le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni consiliari d’Istituto in relazione all’opportuna organizzazione dell’attività e della vigilanza.